L'ETA' PIU'
ANTICA 753 a.C. 21 Aprile : Leggendaria data della
fondazione di Roma ("ab urbe condita").
La fondazione di Roma porta ad un allentamento del legame
tribale e ad una progressiva autonomia
delle famiglie, alle Gentes si sostituisce il
Populus.Comizi Curiati (VI Sec. a.C.).
Re Latino-Sabini (Tutti i Re anche quelli etruschi
venivano eletti presumibilmente con auguratio).
Romolo
Numa Pompilio
Tullio Ostilio
Anco Marcio
Re Etruschi (probabile conquista etrusca di Roma, massimo
sviluppo del potere politico del Re).
Tarquinio Prisco
Servio Tullio : I Comizi Centuriati (fine VI inizio V
Sec. a.C., introduzione tattica oplitica)
perdono il loro carattere militare e si trasformano in un
sistema di votazione e di ripartizione delle
imposte.
Tarquinio il Superbo
510 a.C. : Caduta della Monarchia.
Questura, Censura (istituita intorno alla metà del V
Sec. a.C.).
451-450 a.C. : Legge delle XII Tavole (Collegata a lotte
sociali patrizo-plebee e a Crisi V Sec. a.C.), il
legislatore voleva raccogliere nel modo piu' completo
possibile lo ius civile (le norme che
riguardavano la sfera giuridica del singolo cittadino).
Lo scopo che la tradizione romana
attribuisce alla legislazione delle XII Tavole è la
protezione soprattutto dell' uomo comune dall'
arbitrio della nobiltà patrizia sia nel traffico
giuridico che nell' amministrazione della
giustizia (Cicerone faceva derivare le XII Tavole dalla
leggi soloniche, ma ciò non è certo). Una
gran parte delle leggi (le prime tre tavole secondo la
ripartizione oggi in uso), riguardava il diritto
processuale. Legis actio sacramento, la fase di
impostazione della controversia, rigorosamente
formale, di questo procedimento, reca i segni di una età
assai remota. Le parti dopo aver enunciato
le loro posizioni giuridiche secondo un formulario
esattamente fissato, dovevano fare una
scommessa processuale: nelle liti riguardanti il
patrimonio, ognuna delle parti doveva depositare
presso i pontifices una somma di danaro. Se il deponente
perdeva la lite, la somma depositata
andava allo stato (ed era destinata alle spese per il
culto delle divinità pubbliche). Se si trattava di
agire per un delitto punibile con la pena di morte,
invece che alla posta in denaro si ricorreva
probabilmente ad un giuramento solenne. Tanto la posta in
danaro quanto il giuramento si
chiamavano sacramentum (consacrazione alla divinità).
C'era anche un tipo di procedimento
piu' recente e snello, applicabile però solo a
determinate pretese (legis actio per iudicis
postulationem). Le XII Tavole conoscevano una forma
durissima di contratto obbligatorio, in
cui il mutuatario, ricevendo il danaro, che gli veniva
pesato alla presenza di testimoni, si trasferiva
letteralmente nel potere del creditore (il negozio si
chiamava nexum,"incatenamento"). Qualora non
fosse riuscito a riscattarsi in tempo restituendo la
somma, egli cadeva in schiavitu' per debiti senza
che ci fosse bisogno di condanna giudiziale. Tuttavia
nelle XII Tavole accanto a questo istituto
arcaico che fu abolito solo sul finire del IV Sec. a.C.,
appare una promessa obbligatoria
abbastanza agile, la sponsio, che si poneva in essere
mediante scambio di domanda e risposta tra
le parti e per la cui attuazione si poteva far ricorso al
piu' semplice procedimento della legis actio
per iudicis postulationem.
Comizi tributi (Verso la fine del V Sec. a.C.).
Consolato (prima metà del IV Sec. a.C., in precedenza la
Legge delle XII Tavole parla di
Praetor Maximus come del magistrato di rango piu' elevato
tra quelli in carica, già sul nascere il
potere del pretore doveva aver avuto oltre a quello
militare, un aspetto civile). Il potere di questo
magistrato abbracciava due campi contrassegnati col nome
di coercitio (potere coercitivo) e di
iurisdictio (pronuncia del diritto) che insieme col
comando militare (imperium in senso stretto),
furono raccolti nel concetto del potere generale di
comando (imperium in senso ampio).
A ciò si aggiungevano la facoltà di convocare il popolo
in assemblea e di proporre per la votazione
candidature e leggi (ius agendi cum populo), e il diritto
di convocare e interrogare il Senato (ius
agendi cum senatu). Il limite all'imperium del magistrato
poteva essere posto mediante il veto
(intercessio) da un magistrato di rango uguale o piu'
elevato, e specialmente dai tribuni della plebe
che in simili casi si chiamavano in aiuto (appellare). Il
titolare dell' imperium al campo (imperium
militiae) fino al II Sec. a.C. aveva la facoltà di
punire a sua discrezione il cittadino indisciplinato
con pene corporali, e perfino di farlo giustiziare;
"a casa" (imperium domi, entro la
circoscrizione
della città di Roma), il cittadino minacciato di pena
corporale o capitale da parte del magistrato
poteva "invocare l' aiuto del popolo"
(provocatio ad populum), a meno che non fosse stato già
dichiarato colpevole in un regolare processo.
390 a.C. : Incendio gallico.
367 a.C. : Leges Liciniae Sextiae, a partire da
quest'anno troviamo in funzione il Pretore (da queste
leggi in poi la iuris dictio non è piu' esercitata dai
consoli, ma dal Pretore, minore titolare dell'
Imperium. Nel periodo della Repubblica e durante il
Principato, la pretura era la magistratura
giurisdizionale vera e propria. A parte la speciale
competenza degli edili curuli nelle liti di
mercato, ad essa toccava in pratica tutta l'
amministrazione della giustizia sia civile che penale, a
Roma e nell' Italia romana. C'erano però degli organi
giudiziari ausiliari che servivano ad
alleggerire il lavoro del pretore. Il tribunale di
polizia dei tresviri capitales, ad esempio, sbrigava
probabilmente la maggioranza dei processi criminali che
si svolgevano a Roma; in altri processi
penali il pretore si poteva far rappresentare dai
quaesitores. Nelle cittadine italiche situate
sull' ager Romanus venivano inviati in epoca repubblicana
dei praefecti iure dicundo, in parte
eletti dal popolo, in parte nominati dal pretore. Nell'
ultimo secolo a.C. e durante il Principato si
ebbe inoltre una giurisdizione locale dei magistrati
municipali.
340 a.C. : Ultima guerra delle città latine contro Roma,
la maggior parte è trasformata in municipia.
300 a.C. : Lex Valeria (riconoscimento definitivo del
diritto di provocatio, sorto durante le lotte patrizio-
plebee e confermato dopo la fine).
286 a.C. : Lex Hortensia de plebiscitis (riconoscimento
del valore vincolante per tutto il popolo delle
deliberazioni del Concilium Plebis (Plebis scita). Da
questo momento in poi la maggior parte
delle leggi fu votata dal Concilium Plebis su proposta
dei Tribuni, mentre in precedenza era nei
Comizi Centuriati che di regola il popolo si riuniva per
legiferare. Leggi di rilievo per lo sviluppo
del diritto privato e processuale furono la Lex Poetelia
Papiria de nexis, proposta dai consoli
nel 326 a.C. che eliminò la schiavitu' volontaria per
debiti e la Lex Aquilia de damno iniuria
dato, un plebiscito attribuito all'anno 286 a.C. il quale
sostituì alle prescrizioni casistiche delle XII
Tavole sul danneggiamento di cose una nuova regolazione
piu' generale e comprensiva, che ebbe
grandissima importanza per lo sviluppo ulteriore della
disciplina dei delitti.
265 a.C. : Sottomissione dell' Italia.
254 a.C. : Per la prima volta un plebeo occupa la carica
di Pontifex Maximus.
L'ETA' DELLE
GRANDI CONQUISTE E L' IMPERO UNIVERSALE
DALLA META' DEL III SECOLO A.C. ALLA META' DEL III SECOLO
D.C. 242 a.C. : Il compito dell' amministrazione
della giustizia sia civile che penale, prima affidato al
pretore, da quest' anno fu ripartito tra due pretori: al
titolare dell' antica pretura, chiamato ora
praetor urbanus, rimase affidata la giurisdizione tra
cittadini romani, mentre quello di nuova
creazione, il praetor peregrinus, fu competente per
processi fra stranieri o fra stranieri e cittadini
romani. Anche così una massa enorme di affari gravava
soprattutto sul praetor urbanus.
149 a.C. : Lex Calpurnia Repetundarum (Per il processo
per concussione commesso da magistrati
romani in Italia o nelle province esistette a partire da
questa legge una speciale "lista dei giudici"
predisposta per l' intero anno di carica dei magistrati).
133-121 a.C. : Riforme sociali dei Gracchi.
122 a.C. : Lex Acilia Repetundarum (Legge della Tarda
Repubblica, caratterizzata da una
minuziosità pedantesca, destinata a difendere i sudditi
di Roma, e soprattutto la popolazione
provinciale, dalle vessazioni dei magistrati romani).
122 a.C. : Lex Sempronia Iudiciaria di C.Gracco (Fu
eliminato l'obbligo di formare i consigli dei
tribunali penali esclusivamente con membri del Senato
(che a quest' epoca ne conta
normalmente solo 300), questa legge, che aprì ai
cavalieri l'accesso al banco dei giudici, costituì il
punto di avvio di un sistema di corti giurate, alle
quali, nella tarda Repubblica e agli inizi dell'
Impero, spettò il compito di amministrare la giustizia
criminale ordinaria).
111 a.C. : Lex Agraria (Legge della Tarda Repubblica,
caratterizzata da una minuziosità
pedantesca, che ebbe lo scopo di liquidare la
legislazione agraria graccana).
91-89 a.C. : Guerra sociale (I confederati, Socii,
fondano un nuovo stato con capitale Corfinium ed
eleggono un Senato italico di 500 membri. Alla guerra
sociale mette fine la concessione della
cittadinanza agli italici con la Lex Plautia Papiria dell
89 a.C..
81 a.C. : Riforma costituzionale di Silla.
30 a.C. : Augusto incorpora l' Egitto all' Impero.
28-27 a.C. : Augusto restaura in modo esplicito e solenne
l'ordinamento repubblicano.
27 a.C. : Data di fondazione del nuovo ordinamento
(Principato, che nella sua essenza anche se non nel
suo aspetto esteriore era una monarchia), il Senato
attribuisce a C.Ottavio il nome onorifico di
Augusto.
17 a.C. : Lex Iulia Iudiciorum privatorum (a partire da
questa legge, facente parte della riforma
giudiziaria di Augusto, il processo formulare segnò la
sua vittoria definitiva su quello per legis
actiones, le formule orali delle legis actiones furono
ormai impiegate, per la fase introduttiva del
processo, solo in alcuni casi speciali , in particolare
nel procedimento dinanzi al tribunale dei
centumviri. L' estensione del processo formulare alla
sfera dei rapporti dell' antico diritto
civile ebbe come conseguenza che l' attività innovatrice
dei magistrati giurisdizionali si fece
sentire anche in questo campo).
Traiano : 98-117 d.C..
Adriano : 117-138 d.C..
130 d.C. : Il testo degli editti giurisdizionali fu
definitivamente fissato da Salvio Giuliano, uno dei
giuristi romani piu' grandi, che ebbe da Adriano l'
incarico di provvedere ad una redazione definitiva;
questa fu poi ratificata da un senatoconsulto, e da quel
momento avrebbe potuto essere
modificata solo dal principe in persona.
Settimio Severo : 193-211 d.C. (a partire da lui il
Principato mostra il suo vero volto di monarchia
assoluta fondata sul potere militare).
212 d.C. : Constitutio Antoniniana, famoso editto con cui
Antonino Caracalla estese d' un colpo la
cittadinanza romana a tutto l' Impero, nato da esigenze
di politica spicciola, probabilmente dalle
necessità finanziarie del momento (si suppone che
Caracalla estendendo la cittadinanza a tutto l'
Impero volesse aumentare il gettito dell' imposta del 5%
sull' eredità (vicesima hereditatium),
imposta che fu introdotta a suo tempo da Augusto per il
mantenimento dell' esescito e che gravava
soltanto sui cittadini romani.), esso ci è giunto in un
papiro della collezione di Giessen, ma in una
forma così mutila che alcune questioni importanti
permangono oscure: una determinata classe della
popolazione dell' Impero, i dediticii, pare fosse esclusa
dalla concessione della cittadinanza;
ma non è stato ancora dimostrato in modo
sufficientemente attendibile quali elementi della
popolazione appartenesse in quell' epoca a questa classe.
Con la Costistutio antoniniana l' idea
di un Impero universale sovranazionale aveva
definitivamente trionfato sulla concezione della
supremazia della città-stato romana. Il sistema
costituzionale repubblicano, mantenuto in vita
artificialmente da Augusto, e che con l'andar del tempo
si era sempre piu' svuotato di contenuto e
ridotto a una logora facciata, era ormai maturo per il
crollo definitivo. Con l' ammissione nella
comunità cittadina della massa della popolazione dell'
Impero che fino ad allora ne era rimasta
esclusa (i peregrini), tutto l' Imperium Romanum sarebbe
dovuto diventare un territorio
giuridicamente unitario, in cui fosse ormai applicato
solo diritto romano, e cioè indifferentemente ius
civile e ius gentium, ma alcuni ritrovamenti papirologici
in Egitto alla fine del 1800 hanno
dimostrato che ciò non avvenne o, almeno, non avvenne in
tutte le province dell' Impero. La vita
giuridica della parte greca dell' Impero continua ad
essere largamente dominata dal patrimonio
concettuale del diritto indigeno. E' il "diritto
locale" dell' Oriente greco che si afferma di fronte
al
"diritto Imperiale" romano. La Constitutio
Antoniniana aveva cambiato soltanto lo status
"politico" di quelli che fino ad allora erano
stati dei sudditi; ma continuava ad esistere la
autonomia amministrativa delle ex comunità di peregrini
le quali probabilmente conservarono in
certi limiti anche una giurisdizione propria.
Diocleziano : 284-305 d.C.
L'EPOCA
TARDO-ROMANA Costantino il Grande : 306-337 d.C. (fondò la
seconda capitale, Costantinopoli).
321 d.C. : Prima legge delle citazioni (tolse validità
alle note critiche ai Responsa e alle
Quaestiones di Papiniano, tramandate sotto i nomi di
Paolo e Ulpiano. Solo l' opinione
propria di Papiniano poteva essere citata nei tribunali).
322 d.C. : Seconda legge delle citazioni (confermò l'
autorità di tutte le opere di Paolo,
comprese le Sententiae che circolavano sotto il nome di
questo autore, ma che erano opera di un
autore postclassico).
410 d.C. : Presa e sacco di Roma da parte dei Visigoti.
425 d.C. : Per iniziativa dello stato fu fondata una
scuola di diritto a Costantinopoli (dell' esistenza
della Scuola Giuridica di Berito (Beirut) in Fenicia si
hanno notizie sin dalla metà del III Sec.
d.C.; una costituzione di Diocleziano, conservataci dal
codice giustinianeo, accolse la richiesta
di un gruppo di giovani che si trovava lì per seguire
gli studi giuridici, concedendo loro l'
esenzione dalle prestazioni obbligatorie (munera) a cui
erano tenuti nella loro comunità d'
origine. Nel V Sec. d.C. la scuola di Berito era una vera
e propria facoltà giuridica, con un piano di
studi fisso, suddiviso in corsi annuali ed avente come
oggetto lo studio delle costituzioni
imperiali e della letteratura giuridica classica).
426 d.C. : Fu promulgata la piu' ampia tra le leggi delle
citazioni, una costituzione di Teodosio II e di
Valentiniano III, essa delimitava la cerchia dei giuristi
che, in un processo, potevano essere citati
come "autorità" dello ius, introducendo
contemporaneamente per loro una specie di meccanismo
di votazione: avevano validità nei tribunali tutte le
opere dei maggiori giuristi tardo classici, cioè
Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino; ed inoltre quelle
di Gaio che, essendo l' autore di un
manuale di largo uso, agli occhi dei romani del tardo
Impero si collocava tra i grandi; infine erano
valide le opere dei giuristi piu' antichi citati da
questi cinque, ma solo se le loro affermazioni venivano
comprovate in modo attendibile mediante il confronto di
piu' manoscritti. Nel caso che in una
questione di diritto le "autorità"
riconosciute fossero di parere diverso, decideva la
maggioranza di
esse e, a parità di suffragi, il parere di Papiniano.
Quando si aveva parità di suffragi e
Papiniano non compariva tra nessuna delle parti era
chiamata a decidere la prudenza del giudice;
era ribadita la validità delle Sententiae di Paolo. Con
la codificazione di Giustiniano la terza
legge delle citazioni non ha piu' motivo di esistere,
sostituita dal Digesto, ce lo testimonia il fatto
che essa non è contemplata nel Codex repetitae
praelectionis.
Codex Theodosianus : 438-439 d.C., Pochi anni dopo la
legge delle citazioni, Teodosio II
concepì il grandioso progetto di creare, con il
vastissimo materiale sia dello ius che delle
leges, un codice che non desse adito ad alcun errore o
oscurità e, pubblicato sotto il nome
dell' Imperatore, mostrasse ad ognuno che cosa dovesse
fare e cosa, invece, evitare. La
commissione nominata dall' Imperatore a questo scopo non
concluse niente, solo una seconda
nominata sei anni piu' tardi portò a termine in due anni
un' opera che, secondo il piano originario,
doveva solo essere un lavoro preparatorio rispetto a quel
codice vero e proprio, cioè la raccolta
delle costituzioni da Costantino in poi. Quest' opera, il
Codex Theodosianus, rappresenta la
continuazione di due raccolte private di costituzioni,
composte negli anni di Diocleziano. La
piu' antica di esse, il Codex Gregorianus, conteneva
costituzioni da Adriano fino a
Diocleziano; la piu' recente e meno ampia, il Codex
Hermogenianus, conteneva nella sua
redazione originaria solo costituzioni dioclezianee. Gli
autori delle due raccolte, Gregorio ed
Ermogeniano dovevano essere probabilmente funzionari
dell' amministrazione centrale, dato
che per riprodurre nel testo originale le varie
costituzioni dovevano aver avuto accesso agli archivi
imperiali. Il Codex Theodosianus, pervenutoci in modo ben
piu' completo degli altri due, pur
essendo una continuazione delle due raccolte private,
come prodotto dell' attività legislativa dello
stato rappresenta un nuovo tipo di fonte: con esso
comincia, infatti, la serie delle
codificazioni tardo-romane. Il 15 Febbraio del 438 d.C.
il Codex fu adottato nella parte
orientale dell' impero, poco dopo dall' imperatore d'
Occidente Valentiniano III per il territorio a
lui sottoposto e, infine, il 1 Gennaio del 439 entrò in
vigore per tutto l' Impero. L' opera si divide
in 16 libri, ogni libro in un certo numero di titoli
(tituli, ciascuno dedicato ad una determinata
materia e comprendente le rispettive costituzioni in
ordine cronologico). Le leggi imperiali
successive al Codex Theodosianus sono state piu' volte
raccolte sia in occidente sia nella parte
orientale dell' impero. Mentre le raccolte orientali
furono soppiantate dalla codificazione di
Giustiniano in cui si fusero, quelle occidentali si sono
conservate : Novellae
Posttheodosianae. Esse contengono costituzioni degli anni
dal 438 al 468 d.C..
Edictum Theoderici : 458-459 d.C., compilazione ufficiale
di diritto Romano il cui nome, con
molta probabilità, non si riferisce al re degli
Ostrogoti Teodorico il Grande (come a lungo si è
creduto), ma al sovrano visigoto Teodorico II, sotto il
regno del quale esisteva ancora l' Impero d'
Occidente ed in Gallia era il Praefectus pretorio
Galliarum che lo rappresentava. Proprio dal
titolare di questa prefettura, Magno di Narbona, pare sia
stato emanato l' Editto. Il materiale per i
155 brevi capitoli che lo compongono è ricavato
essenzialmente dalle leggi Imperiali dei tre
codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, e dalle
Sententiae di Paolo, ma spesso al
posto del loro testo originale viene usata una parafrasi
volgarizzata.
Codex Euricianus : 475 d.C., un' altra compilazione di
origine Visigota, redatta sotto il re
Eurico, successore di Teodorico II, questa compilazione
è opera di giuristi romani, ma fu
destinata solo ai Goti, il suo contenuto è costituito in
prevalenza da diritto volgare romano
rielaborato con notevole originalità e non solo da
materiale giuridico germanico, come si
potrebbe pensare. Il Codex Euricianus, oltre a servire
come base per le successive codificazioni
visigote, influì anche sul diritto delle stirpi franche,
burgunde, alemanne e bavare
svolgendo una importante funzione di mediatore tra il
diritto volgare romano e il mondo
germanico del primo Medioevo.
Lex Romana Visigothorum : 506 d.C., detta anche Breviarum
Alarici. Il re visigoto Alarico II,
poco prima della caduta del dominio visigotico nella
Francia meridionale fece compilare e
pubblicare un codice per i suoi sudditi romani (la legge
fu un tentativo di rafforzare in extremis
l' intesa con la popolazione romana e con la Chiesa
cattolica che la rappresentava in vista di una
guerra con i Franchi il cui re era cattolico). Con un
lavoro affrettato e approssimativo furono
disposte l' una dopo l' altra le fonti che erano allora
piu' familiari alle scuole e ai tribunali della
Gallia meridionale: il Codice Teodosiano, in forma
fortemente abbreviata, accanto alle
Novelle posteodosiane, un rifacimento in soli due libri
delle Istituzioni di Gaio, che si
discostava in piu' punti dal testo originale, un estratto
delle Sententiae di Paolo, alcune
costituzioni prese dai codici Gregoriano ed Ermogeniano,
e da ultimo un unico breve
responso di Papiniano. Ad eccezione del rifacimento di
Gaio, il testo del codice è
accompagnato da una Interpretatio che fornisce ora un
sommario del contenuto, ora una
dettagliata parafrasi del testo, e contiene anche dei
richiami (che in parte si riferiscono a fonti non
accolte nel codice: da ciò si può desumere che l'
Interpretatio non fu composta direttamente dai
compilatori visigoti, ma fu estratta da un' opera privata
piu' antica (scritta al piu' tardi subito dopo
la metà del V Sec. d.C.) che è possibile fosse stata
usata già per la redazione dell' Edictum
Theoderici). Nonostante la Lex Romana Visigothorum fosse
rozza ed inadeguata come opera
legislativa, essa svolse una funzione di notevole
importanza nella storia giuridica dell'
Europa sudoccidentale durante il Medioevo. Nella Spagna
visigotica costituì insieme al Codex
Euricianus una delle basi del codice promulgato intorno
alla metà del VII Sec. d.C. dal re
Recesvindo, destinato tanto ai Romani quanto ai Goti.
Nella Francia meridionale essa
sopravvisse allo stesso dominio visigotico (si estese,
anzi, al territorio dei Burgundi e alla Provenza)
rimanendo in vigore per circa mezzo millennio fin quando
non fu soppiantata nel XIII Sec. d.C.
dalla codificazione di Giustiniano che vi si diffuse
dall' Italia.
Lex Romana Burgundiorum : Questo codice risale
probabilmente al regno burgundo di
Gundobado morto nel 516 d.C., alla base del codice fu lo
stesso gruppo di opere utilizzate per la
Lex Romana Visigothorum (i codici Gregoriano, Ermogeniano
e Teodosiano, le Sententiae di Paolo
e le Istituzioni di Gaio), a differenza del codice
visigoto qui le fonti sono fuse in un testo unitario
che si allontana dai suoi modelli e si basa spesso su
Interpretationes uguali o molto vicine a
quelle che accompagnano il testo della legge
romano-visigotica. Il codice burgundico è
fortemente impregnato di diritto volgare e oltre a non
aver avuto significato rilevante per la
storia giuridica del Medioevo, ci offre molto poco per la
conoscenza del diritto romano anteriore.
Giustiniano : 527-565 d.C.
528 d.C. 13 Febbraio : Giustiniano, con la costituzione
Haec, nominò una commissione di dieci
membri, tutti alti funzionari dell' amministrazione
centrale tra i quali Triboniano e Teofilo
(professore della Scuola di Costantinopoli nonchè membro
del consiglio imperiale). Egli affidò loro
l' incarico di comporre sulla base dei codici Gregoriano,
Ermogeniano e Teodosiano e delle
costituzioni promulgate successivamente una nuova
raccolta di leggi imperiali; le leggi
sorpassate dovevano essere escluse, le contraddizioni
eliminate e i testi ridotti al loro contenuto
praticamente rilevante. L' opera fu condotta a termine in
un anno e il 7 Aprile del 529 fu pubblicata
con la costituzione Summa entrando in vigore il 16
Aprile. Le altre leggi imperiali che non erano
state incluse persero validità da quel giorno. Il Codex
Iustinianus del 529 rimase in vigore per
pochi anni poichè se ne fece una nuova redazione nel
corso del lavoro di codificazione. Triboniano,
in questi anni magister officiorum (sovrintendente alle
cancellerie imperiali), fece parte della
commissione che aveva preparato il Codex del 529, ma come
semplice membro di essa e non
come suo capo; in questo lavoro, però, egli si distinse
a tal punto, che gli fu conferita la carica di
ministro della giustizia (Quaestor sacri Palatii) e gli
fu affidata da allora in poi la direzione dell'
opera codificatoria.
530 d.C. 15 Dicembre : La costituzione Deo auctore dette
il via per una raccolta in grande stile del
diritto giurisprudenziale. Triboniano ottenne la
presidenza e i pieni poteri nella scelta dei
collaboratori. Egli chiamò a partecipare all' opera il
magister officiorum Costantino, che a
quell' epoca era anche ministro del tesoro, quattro
professori, due della Scuola di Berito e
due di quella di Costantinopoli, e undici avvocati del
tribunale del praefectus praetorio
Orientis. La gigantesca impresa che doveva in origine
occupare dieci anni procedette così
speditamente che il risultato (il Digesto) potè essere
pubblicato dopo appena tre anni con la
Constitutio Tanta.
Institutiones : Con la costitutio Imperatoriam del 21
Novembre 533 era stato portato a termine e
pubblicato un manuale ufficiale destinato all'
insegnamento del diritto. Esso era tratto dalle
Istituzioni di Gaio e da altre opere elementari classiche
e post-classiche e come queste era
chiamato. La suprema direzione dei lavori fu affidata a
Triboniano, mentre i suoi autori furono i
due professori di diritto Teofilo e Doroteo, al pari
delle Istituzioni di Gaio il nuovo testo ufficiale
si divideva in quattro libri, che però, diversamente
dall' opera gaiana, erano suddivisi in titoli.
Sebbene fosse destinata all' insegnamento del diritto,
quest' opera ebbe efficacia legislativa a
partire dallo stesso giorno del Digesto. [Accanto ai
brani copiati piu' o meno letteralmente
dagli originali classici e postclassici, le Istituzioni
contengono aggiunte del legislatore]
Digesta : Nome dell' opera codificatoria (che prende
esempio dalle grandi opere casistiche del medio
periodo classico); Il secondo nome del Digesto fu
Pandectae (dal greco raccogliere tutto).
Diviso in 50 libri a loro volta suddivisi in titoli, esso
entrò in vigore il 30 Dicembre del 533 d.C.:
da questo giorno in avanti gli originali dei giuristi
classici e le opere elementari
postclassiche scomparvero sia dall' insegnamento che
dalla prassi giudiziaria dell' Impero
d' Oriente. Il Digesto è la fonte principale delle
nostre conoscenze sul periodo classico, il
legislatore giustinianeo ha raccolto perfino alcuni
frammenti dei giuristi repubblicani, da Q. Mucio
Scevola in poi; così il Digesto ci offre una sezione
longitudinale di tutto lo sviluppo della
giurisprudenza romana sino alla fine del periodo
classico. Un elenco degli scritti giuridici utilizzati
dai compilatori cita piu' di 200 opere; lo stesso
Giustiniano riferisce d' altronde che si dovette
lavorare su circa 2000 libri (nel senso della antica
ripartizione in libri), con piu' di tre milioni di
righe. L'ipotesi piu' attendibile sul metodo di lavoro
dei compilatori ci è stata fornita nel 1820 da
Friedrich Bluhme: all' interno di ciascun titolo del
Digesto i brani tratti da determinati gruppi di
opere giurisprudenziali classiche figurano solitamente l'
uno accanto all' altro; il nucleo di un primo
gruppo è formato dai commentari allo ius civile degli
autori tardo classici, i libri ad Sabinum
di Paolo e Ulpiano: perciò questo gruppo viene chiamato
"massa sabiniana". Un secondo
gruppo di escerti, la cosiddetta "massa
edittale" è incentrato sui commentari ad Edictum
dei
giuristi medio e tardo classici, e un terzo sulle
raccolte di responsa e di quaestiones di
Papiniano, Paolo e Ulpiano: quest' ultimo è chiamato
"massa papinianea" perchè in esso i
frammenti di Papiniano sono di regola collocati al primo
posto. Infine in alcuni titoli del Digesto
figura un quarto piu' piccolo gruppo di frammenti tratti
da opere di carattere vario: la
cosiddetta "appendice". Queste osservazioni
indussero Bluhme a ipotizzare che la commissione
del Digesto fosse divisa in tre sottocommissioni,
incaricate di attendere ciascuna ad una
determinata parte della letteratura giuridica classica,
cioè ad una delle tre masse principali e
che alla fine le masse di escerti fossero state disposte
non ad intarsio, ma una dietro l' altra. L'
appendice si compone di un certo numero di opere
giurisprudenziali che, ritrovate nel corso del
lavoro di compilazione, vennero escerpite solo in un
secondo tempo. Basandosi su queste
osservazioni, due studiosi inglesi (Honorè e Rodger)
hanno tentato di far luce sul procedimento
seguito dalle tre sottocommissioni nell' elaborare le
masse loro rispettivamente assegnate, la loro
ipotesi è la seguente: la parte principale del lavoro fu
sbrigata da 6 dei 17 componenti la
commissione compilatrice del Digesto, cioè dallo stesso
Triboniano, dal magister officiorum
Costantino e dai quattro professori di diritto; questi
divisi in coppie, formarono le tre
sottocommissioni, mentre gli undici avvocati venivano
chiamati qui o lì secondo la necessità,
specialmente quando c'erano da escerpire opere che
contenendo in gran parte lo stesso materiale,
era piu' opportuno leggere contemporaneamente in piu'
persone, confrontandole
costantemente tra loro. Per far sì che il lavoro
procedesse con lo stesso ritmo, le opere da
escerpire in ciascuna sottocommissione furono divise in
gruppi e, all' interno di ogni gruppo
divise in egual numero di libri tra i due commissari.
Ciascuno di loro attendeva per conto
proprio al suo compito, sembra anzi che entro certi
limiti ognuno potesse a propria
discrezione decidere cosa escerpire e cosa tralasciare.
Se i risultati di questa indagine sono
esatti cade il fondamento della tesi secondo la quale
prima della codificazione giustinianea doveva
esistere un "predigesto" (una o piu' opere in
cui sarebbe stato già riunito in modo piu' o meno
completo il materiale dei Digesta. Mentre agli inizi si
tendeva ad attribuire tutte le contraddizioni, le
oscurità e le asperità che si venivano scoprendo nel
Digesto a interventi della commissione
giustinianea, oggi si pensa, invece, che gli scritti dei
giuristi classici siano pervenuti a questa
commissione in una forma già alterata da omissioni,
aggiunte, parafrasi, cioè appunto come ci
appaiono in quei pochi frammenti di opere tardo-classiche
che ci sono stati tramandati, al di
fuori della codificazione giustinianea, dalle collezioni
private degli inizi del IV Sec.d.C.
(Fragmenta Vaticana, Collatio legum Mosaicarum et
Romanarum). Dal canto loro i
compilatori di Giustiniano hanno contribuito alla
trasformazione dei testi classici molto piu' con
abbreviazioni che non con aggiunte di carattere
innovativo. Inoltre talora si è preteso troppo
dallo stile e dalla correttezza grammaticale dei testi
classici: non è lecito figurarsi i classici ,e
soprattutto i tardo-classici, come dei puristi
arcaizzanti, essi erano uomini del loro tempo che
adoperavano i vocaboli in uso e certamente non erano
molto scrupolosi nell' evitare tutte le license e
le improprietà grammaticali e stilistiche diffuse.
Codex repetitae praelectionis : Il 16 Novembre del 534 fu
pubblicato, portato a termine da
Triboniano, dal professore di Berito Doroteo e da tre
avvocati, il rifacimento del Codex del
529 che adesso era rifuso con la raccolta di numerose
costituzioni riformatrici, Quinquaginta
decisiones (estate 530), ed era stato adattato al nuovo
stato del diritto. Il Codice, che entrò in
vigore il 29 Dicembre 534, si divide in dodici libri a
loro volta divisi in titoli (ciascun titolo tratta
una determinata materia giuridica e reca le relative
costituzioni in ordine cronologico: la
costituzione piu' antica risale ad Adriano, mentre le
piu' recenti sono del 534). [Anche nel Codex
vi sono interpolazioni. Qui Giustiniano ha interpolato
addirittura le proprie costituzioni, per
adattarle ai progressi della sua legislazione]
*Codice, Digesto e Istituzioni, pur mancando di un titolo
comune (Corpus iuris civilis o
Corpus iuris Iustiniani risalgono all' età moderna ed
appare per la prima volta come titolo di una
edizione completa della codificazione giustinianea nel
1583 con l' edizione di Dionisio
Gotofredo), costituivano, nelle intenzioni del
legislatore, una codificazione unitaria. In essa non
avrebbero dovuto trovarsi oscurità o contraddizioni.
Nessuno, forse, si è illuso mai della perfezione
della propria opera quanto Giustiniano e i suoi
compilatori (compilare=saccheggiare, per la
codificazione "saccheggiarono" le opere dei
classici e le costituzioni). Data la natura casistica e
l'
enorme mole del materiale rielaborato, e la rapidità con
la quale la gigantesca impresa fu condotta a
termine, non potevano mancare numerosi difetti,
nonostante gli interventi dell' Imperatore miranti a
riformare secondo un piano preciso. Dovunque la
codificazione di Giustiniano ha avuto valore di
legge, la scienza giuridica si è vista costretta a
risolvere sul piano interpretativo le innumerevoli
contraddizioni, e proprio le contraddizioni costituiscono
per la moderna ricerca storico-giuridica degli
utilissimi punti di partenza per la comprensione dello
sviluppo giuridico pregiustinianeo e in
particolare del diritto classico.*
Novelle : La pubblicazione del Codex del 534 concluse la
grande opera codificatoria di Giustiniano,
ma non significò la fine delle sue riforme legislative:
infatti l' imperatore intervenne anche
successivamente a modificare lo stato del diritto con
numerose leggi singole. Il proposito di fare una
raccolta ufficiale di queste nuove leggi (Leges
Novellae), anche se espresso in occasione della
pubblicazione del Codice, non fu mai da lui realizzato,
furono compilate invece parecchie raccolte
private (la cui maggioranza fu redatta in lingua greca).
La minoranza di Novelle che ancora fu
pubblicata in latino o si rivolgeva alle lontane province
occidentali, o riguardava il funzionamento
interno degli uffici centrali, o si riferiva a
determinate costituzioni piu' antiche redatte in latino,
solo
poche furono quelle redatte in entrambe le lingue. Aparte
le raccolte speciali delle leggi imperiali
riguardanti il diritto ecclesiastico, possediamo quattro
collezioni di Novelle. La piu' antica, la
cosiddetta Epitome Iuliani, composta dal professore di
diritto di Costantinopoli Giuliano, mentre
era ancora vivo Giustiniano è un rifacimento abbreviato
in lingua latina di 124 leggi degli anni
535-555. La seconda collezione latina di 134 Novelle
riaffiorò intorno al 1100 nella scuola
giuridica di Bologna e fu chiamata Authenticum, credendo
erroneamente fornisse il testo originale,
solo le novelle latine sono originali, quelle greche sono
tradotto in maniere alquanto scorretta,
anche la provenienza di questa raccolta è attribuibile
alla Scuola di Costantinopoli (ancora bilingue
nel VI secolo). La "Collezione greca delle
Novelle" sarebbe quella autentica solo che è priva
di
quelle originali in lingua latina che, non essendo piu'
capite in Oriente, furono tralasciate o sostituite
da estratti in greco; Quando era ancora completa essa
conteneva 168 testi, si trovano infatti leggi
risalenti ai successori di Giustiniano: Giustino II e
Tiberio II, mentre altri tre testi sono editti
emanati da prefetti del pretorio. Uno dei manoscritti
della collezione greca contiene a guisa di
appendice 13 Novelle di Giustiniano sotto il titolo
Edicta Iustiniani.
**Il neocittadino assumeva di regola il nome gentilizio
dell' imperatore che gli aveva concesso la
cittadinanza.**
***L' uso romano dei tre nomi già a partire dal terzo
secolo, era stato man mano sostituito dal
nome unico. Solo l' Imperatore Giustiniano adopera
ancora, nelle prefazioni alle varie parti
della sua opera codificatoria, un nome gentilizio nell'
antico stile romano: Flavius.***
Nota bene : a questo documento bisogna integrare la
conoscenza dello sviluppo dei processi, delle
giurisdizioni e delle opere dei vari autori del periodo
classico.